Il tema dei patti successori sta assumendo sempre maggiore rilevanza a livello europeo e diverse sono le spinte volte a determinarne l'accoglimento nei Paesi in cui ancora sussiste un divieto di tali convenzioni.
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Il presente elaborato mira ad approfondire diacronicamente l'istituto (con particolare riferimento ai patti successori istitutivi), così da acquisire una conoscenza 'cumulativa' dello stesso e delle ragioni alla base del suo divieto o del suo accoglimento nei tre ordinamenti giuridici considerati: quello italiano, quello svizzero e quello romano. Nel primo capitolo, dedicato al diritto italiano, si analizza la disciplina della nullità delle tre distinte tipologie di patti successori (istitutivi, dispositivi e rinunciativi) riconducibili nell'alveo dell'art. 458 c.c., individuando altresì gli elementi essenziali che permettono di qualificare una convenzione come patto successorio e mettendo in luce le ragioni addotte tradizionalmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza a giustificazione della nullità di tale istituto. Segue poi una parte dedicata a talune figure 'grigie' e controverse (quali le donazioni a causa di morte, il patto di famiglia, il mandato post mortem ecc.), delle quali è messa in luce la similarità con il patto successorio e, talvolta, l'identità con esso. L'argomento è poi studiato anche in relazione alle nuove esigenze percepite all'interno del territorio nazionale e alla nuova disciplina di diritto comunitario (Regolamento UE n. 650/2012). Si presenta infine quella che si ritiene essere la reale ragione alla base del divieto oggi vigente in Italia, ossia la tutela degli stretti familiari del de cuius. Il secondo capitolo è dedicato all'ordinamento elvetico, nel quale, al contrario che nel diritto italiano, l'istituto non solo è accolto, ma costituisce uno dei mezzi più frequentemente adoperati per pianificare la successione degli individui e delle piccole e medie imprese. Infine, l’ultimo capitolo è volto all'analisi dell'istituto del patto successorio nel diritto romano. Al contrario di quanto tradizionalmente ritenuto, in questo ordinamento un divieto dell'istituto non è mai stato sancito in termini generali e astratti. Si indaga quindi la veridicità delle tradizionali affermazioni che vedono il fondamento del presunto divieto del patto successorio istitutivo nella sua immoralità e nella necessità di assicurare al de cuius la più ampia libertà di revoca delle disposizioni relative alla sua successione.
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PAVU3@Università Pavia. Biblioteca di Giurisprudenza