Nella prima parte dello studio sono poste le premesse della categoria "contratti di credito" ed è messo in evidenza il tratto del differimento temporale nella restituzione di una somma di denaro come elemento caratterizzante la struttura della categoria.
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In questo differimento, appoggiandosi a teorie economiche e a studi classici della civilistica, si rinviene la ragione fondativa della prestazione di interessi. L'indagine si sofferma poi, nel secondo capitolo, sul rapporto intercorrente tra contratti aleatori e contratti di credito. Al riguardo, con il fine di provare l'incompatibilità tra le due categorie, sono utilizzati anche alcuni argomenti storici e comparatistici. La ricerca prosegue mettendo in evidenza che i contratti di credito, ancorché non aleatori, sono tuttavia dei contratti dai quali discende un rischio. All'interno del rischio collegato ai contratti di credito viene pertanto proposta una quadripartizione. Si individuano i seguenti rischi: di default, di valore della moneta, di interessi (quando variabili), di estinzione anticipata. Il rischio di default, legato alle condizioni soggettive del debitore piuttosto che strettamente alla struttura dei contratti di credito, è messo da parte e l'attenzione si appunta invece sui rischi oggettivi (di valore della moneta, di interessi, di estinzione anticipata). Poste queste premesse, si individuano poi i patti di gestione dei rischi c.dd. oggettivi. Esiste un problema unitario: quello che i patti di gestione di questi rischi (clausole parametriche, patti d'interessi con floor e cap, patti di estinzione anticipata) possano essere qualificati, come da più parti si tende a fare, alla stregua di autonomi strumenti finanziari (derivati). Il dubbio è alimentato dalla considerazione che i citati patti inserirebbero nei contratti di credito delle "schegge di aleatorietà". L'ultima parte dell'indagine, passando da un'analisi del dato positivo anche di matrice europea, è dedicata alla dimostrazione che i contratti di credito sembrano oggi assumere nel disegno legislativo una struttura forte ed elastica. Forte, perché il contratto di credito appare avere priorità sussuntiva rispetto ad altre strutture. Elastica, perché il contratto di credito sembra avere nei tratti ridisegnati recentemente dal legislatore dei contorni ampi e comprendenti i patti di gestione del rischio. In luogo di una qualificazione che tenda a individuare autonomi contratti derivati rispetto al contestuale contratto di credito, si propone un concetto ampio di contratto di credito: il credito strutturato.
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PAVU3@Università Pavia. Biblioteca di Giurisprudenza