1. Cose sono le porzioni del mondo materiale, del mondo fisico in tutte le sue componenti, non solo il suolo e tutto ciò che al suolo è incorporato (art. 812 cod. civ.), ma le acque, l’aria, le energie dell’atmosfera, nonché gli oggetti mobili, estratti dal suolo o dagli altri elementi del mondo fisico, ovvero prodotti artificialmente dall’uomo.
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Le cose acquistano rilevanza per il diritto (cose in senso giuridico), al momento in cui, per determinati caratteri che esse presentano, sul piano naturale o funzionale, divengono rilevanti alla stregua della valutazione del corpo sociale, e in conseguenza divengono oggetto di disciplina giuridica (del diritto obiettivo) e in determinati casi (nei modi e nelle forme stabilite dal diritto oggettivo) divengono oggetto di diritti soggettivi o di altre situazioni protette in capo a determinati individui o a soggetti giuridici o a collettività.
Una volta che la cosa acquista rilevanza per il diritto, nell’uno o nell’altro senso, essa diviene bene in senso giuridico, come quella “rilevante per (una più o meno vasta sfera del) ordinamento giuridico e perciò centro di attrazione di una determinata disciplina”. Questa impostazione della teoria della cosa in senso giuridico, si rende necessaria alla stregua del vigente ordinamento, e tende a superare l’impostazione soggettivistica del codice 2 (la cosa diviene bene in senso giuridico laddove può formare oggetto di diritti), perché l’essere “centro di attrazione” di una determinata disciplina può essere inteso, appunto, in duplice senso, la cosa come oggetto di una disciplina giuridica che riguarda lo status (il regime giuridico) della cosa in sé (conservazione, modalità e limiti di utilizzazione e di sfruttamento, manutenzione, etc.) e la cosa come oggetto di diritti soggettivi (bene in senso giuridico secondo lo schema del codice) come quelli che hanno ad oggetto singole utilitates che la cosa può fornire (beni giuridici plurimi nei quali la singola cosa può estrinsecarsi), ovvero hanno ad oggetto il “dominio” della cosa in sé, in tutte le utilitates che essa può fornire (la cosa come tale diviene bene in senso giuridico), come accade in alcune forme di proprietà (peraltro limitate, nella vigente esperienza, come si vedrà, praticamente solo ad alcune categorie di cose mobili) (I Saggio). [Dalla premessa]
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