Per l'antipositivismo nazista il giudice è quasi un poeta trovatore che deve invenire la norma nel sentire popolare: modello insidioso anche per un sistema assiologico come il nostro, ben diverso.
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Un criterio extralegale di giudizio - dice infatti Ernst Forsthoff, nazista pentito - è una cambiale il cui futuro presentatore potrebbe avere valori incompatibili con quelli di una società pluralista. Un esempio. Denegare l'azione ritenuta dissonante con gli interessi della comunità: ieri il Rechtschutzbedürfnis, oggi l'abuso del processo. Capovolto, quello schema può servire per uno scopo opposto: consentire l'azione pur se il suo fattore legittimante non sia ancora diritto vivente, ma fondi su valori ricevuti. Qui il giudice percorre vie progressive di tutela; e con la nomofilachia difende da spinte regressive le linee di civiltà conquistate. Il creazionismo giudiziale può così muovere per inesplorate "avventure del giuridico". Come la tutela del sovrapersonale senza prossimità fisica al luogo di impatto del provvedimento: le ipotesi di una vicinitas assiologica e culturale. Poi l'ultima frontiera, i diritti trans-soggettivi: per nuove legittimazioni processuali verso una solidale Mobilisierung.
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PAVU3@Università Pavia. Biblioteca di Giurisprudenza