La «soluzione intermedia» pensata dal legislatore del 1942 nell'introdurre l'art. 2050 c.c. si è rivelata nel tempo duttile e capace di contemperare le esigenze di una società complessa e in veloce trasformazione con quella di protezione dei soggetti esposti all'esercizio di attività pericolose, ma spesso indispensabili alla comunità.
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Il vasto campo delle scienze della vita, soprattutto in quei segmenti nei quali assai stretto è il connubio tra medicina e tecnologia, è divenuto terreno di sperimentazione e di costruzione di un sistema della responsabilità civile composito, nel quale possono convergere e operare molteplici regole, al fine di assicurare piena tutela a un valore primario dell'ordinamento quale il diritto alla salute. È in questo punto di intersezione che la norma di cui all'art. 2050 c.c. è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio, con riguardo alle attività sanitarie maggiormente caratterizzate dalla procedimentalizzazione e dall'utilizzo di mezzi o materiali pericolosi. Più recentemente, biotecnologie della salute e procreazione medicalmente assistita sembrano dischiudere altre possibilità applicative alla norma. Il lavoro ripercorre la genesi dell'art. 2050 c.c. e delinea gli elementi strutturali e i profili funzionali della norma, emersi dalle ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza, per poi indagarne le linee evolutive e prospettarne l'applicabilità a nuove ipotesi di eventi dannosi.
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PAVU3@Università Pavia. Biblioteca di Giurisprudenza